LE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE IMPRESE NON SONO COMPETENTI A GIUDICARE LE CONTROVERSIE CHE RIGUARDANO I CONSORZI

a cura dell’avv. Paolo Cagliari

Il contributo analizza la pronuncia la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha delineato il perimetro della competenza attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa.

  1. La questione esaminata dalla Corte di cassazione

La pronuncia di Cass. civ., Sez. I, 29 agosto 2024, n. 23371, è intervenuta in una fattispecie in cui la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, adita per l’annullamento di alcune delibere assunte dall’assemblea di un consorzio, si era dichiarata incompetente in favore del Tribunale di Tivoli, escludendo di avere competenza funzionale in relazione alle controversie che vedono coinvolti i consorzi, in virtù dell’art. 3 d.lgs. 168/2003.

I giudici di legittimità hanno reputato corretta la decisione assunta, respingendo il regolamento di competenza proposto.

  1. Sezioni specializzate in materia di impresa e società

L’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 stabilisce che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1453/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento”, in relazione alle controversie ivi elencate.

In ragione di ciò, la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese è prevista – solo e limitatamente – in ordine ai rapporti che riguardano le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, giusta l’elencazione tassativa recata dalla riportata disposizione.

Il legislatore, in questo modo, ha inteso riservare detta competenza funzionale alle società di capitali, quali enti che hanno l’effettiva natura di impresa, che consiste nello svolgimento professionale di un’attività imprenditoriale al fine di esercitare un’attività economica (art. 2082 c.c.).

  1. Sezioni specializzate in materia di impresa e consorzi

Il consorzio, disciplinato dagli artt. 2602 e seguenti c.c., è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, sicché, a differenza della società, mira non a produrre guadagni da distribuire tra i consorziati, ma a mantenere e ad aumentare il reddito della loro attività.

Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, nei confronti del quale si determina un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti (come accade nelle società), bensì la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali è affidata a un’organizzazione autonoma, avente – nell’attività di gestione svolta – rilevanza esterna.

Vi è, dunque, una profonda differenza tra il contratto di consorzio e quello di società, in cui le parti conferiscono beni e servizi, per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di divederne gli utili (art. 2247 c.c.): il consorzio, non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso (al pari dell’eventuale svantaggio) appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli fissati dallo statuto, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze; nei consorzi con attività esterna, inoltre, le eventuali eccedenze di gestione – costituite dalla differenza fra i ricavi ottenuti dal consorzio nella sua opera di intermediazione verso i terzi e i costi di funzionamento – si configurano come utili che, ove previsto, ricadono nel divieto statutario di distribuzione in favore delle imprese consorziate, non potendosi ricondurre alla disciplina dei ristorni di cui all’art. 2545-sexies c.c.

Questa fondamentale differenza, che risiede nei diversi scopi perseguiti dai due enti, costituisce – secondo la Corte di cassazione – la ragione dell’esclusione dei consorzi dal novero delle società alle quali si riferisce l’art. 3 d.lgs. 168/2003; tant’è vero che anche le società consortili ex art. 2615-ter c.c., rientrando nel titolo X del libro V del codice civile, sono escluse dalla competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, poiché pure la società consortile ‒ che può assumere una qualunque delle forme previste per le società (di capitali o di persone, escluse le società semplici), con conseguente applicazione della relativa disciplina, oltre che di quella consortile, in quanto compatibile ‒ è pur sempre una società che assume come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c.

Pertanto, posto che il discrimine fondamentale tra società e consorzio risiede nello scopo differente che i due enti perseguono, alcuna rilevanza può essere attribuita all’equiparazione formale tra consorzio ad attività esterna e società consortile (quand’anche il consorzio affianchi alla propria attività principale lo svolgimento di un’attività lucrativa con i terzi produttiva di utili, a condizione che ciò non trasformi la causa del contratto consortile), con conseguente soggezione alla disciplina della tipologia societaria prescelta, dal momento che, come rilevato dai giudici di legittimità, anche la società consortile è esclusa dalla competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese.

Articoli recenti

LA SORTE DEL SURPLUS FINANZIARIO IN AMBITO CONCORDATARIO
28 Agosto, 2024
L’ESECUZIONE FORZATA CONTRO IL DEBITORE STRANIERO
26 Agosto, 2024
FUSIONE E FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ FUSA PER INCORPORAZIONE
12 Luglio, 2024

Argomenti

#Competenza;
#Impresa;
#Sezioni;
#Società;
#Tribunale;

©CFC Avvocati

Tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge.

Riproduzione vietata