L’EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA E’ FATTA (DEFINITIVAMENTE) SALVA DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

a cura dell’avv. Paolo Cagliari

Il contributo analizza la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha affermato che la presentazione della domanda di ammissione al passivo cristallizza l’efficacia dell’iscrizione di ipoteca.

  1. La questione esaminata dalla Corte di cassazione

La pronuncia di Cass. civ., Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591, è intervenuta in una fattispecie in cui la cessionaria di un credito avente titolo in un contratto di mutuo si era vista respingere la propria domanda di ammissione al passivo con collocazione ipotecaria: più precisamente, mentre l’ipoteca era ancora efficace quando era stata presentata la domanda di ammissione al passivo, dichiarata inammissibile perché ultratardiva, il termine di vent’anni dall’iscrizione di cui all’art. 2847 c.c. era, al contrario, già scaduto quando era stato proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. avverso il provvedimento di esclusione assunto dal giudice delegato, senza che fosse intervenuta la tempestiva rinnovazione dell’iscrizione.

  1. Iscrizione di ipoteca e rinnovazione

L’ipoteca, che attribuisce al creditore il diritto di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene ipotecato con preferenza rispetto agli altri creditori (ferma restando la prevalenza dei privilegi speciali immobiliari, salvo che la legge disponga diversamente, in virtù di quanto previsto dall’art. 2748, comma 2, c.c.), si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, come stabilito dall’art. 2808, comma 2, c.c.

La formalità, dunque, ha efficacia costitutiva e, ai sensi dell’art. 2847 c.c., durata ventennale: onde conservare gli effetti dell’iscrizione ed evitare, dunque, il venire meno della prelazione associata all’ipoteca, occorre procedere alla sua rinnovazione prima che scadano i venti anni dalla data in cui è stata effettuata. Se la formalità interviene in un momento successivo, non si avrà reviviscenza dell’originaria ipoteca, a quel punto già divenuta definitivamente inefficace, ma una nuova iscrizione, con la conseguenza che la nuova ipoteca prenderà il grado dalla data in cui è stata effettuata la relativa iscrizione e sarà, quindi, postergata rispetto a quelle che fossero state iscritte dopo l’originaria iscrizione, ma prima dell’ultima, eseguita dopo la scadenza del ventennio.

  1. Rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria e procedure concorsuali

Come detto, l’iscrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2808 c.c., costituisce elemento costitutivo dell’ipoteca, ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, non si tratta di un termine di durata dell’iscrizione (suscettibile di interruzione), ma di un caso di inefficacia sopravvenuta, che non toglie valore all’ipoteca (la cui eliminazione richiede la cancellazione, che determina la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità): così, l’omesso rinnovo dell’iscrizione non estingue il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, tant’è che il creditore, ai sensi dell’art. 2848 c.c., può, sulla base del medesimo titolo, procedere a una nuova iscrizione, che determina la nascita di una nuova ipoteca.

La rinnovazione dell’iscrizione, peraltro, non rappresenta l’esercizio di un diritto, che non è ipotizzabile in relazione a formalità che operano solo sul piano della pubblicità, per dirimere i possibili conflitti tra creditori.

In ambito concorsuale, il creditore è legittimato a fare valere la prelazione ipotecaria attraverso la presentazione della domanda di ammissione al passivo: a differenza di quanto avviene nell’esecuzione singolare, in cui, affinché operi la prelazione, dall’iscrizione non dev’essere decorso il ventennio alla data della vendita forzata – che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere ai sensi dell’art. 2808 c.c. – senza che sia intervenuta la tempestiva rinnovazione, nella procedura concorsuale rileva che, alla scadenza del ventennio, sia stata proposta la domanda di ammissione al passivo, che rappresenta l’unica iniziativa processuale di cui dispone il creditore per fare valere il proprio diritto e la prelazione che lo assiste, chiedendo che entri a fare parte della massa passiva.

In ambito concorsuale, infatti, la vendita è disposta su iniziativa del curatore, sicché la garanzia non si concretizza con essa, ma nella (richiesta di) partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione.

Di conseguenza, affinché quest’ultima possa essere riconosciuta, è necessario e sufficiente che l’iscrizione sia efficace – perché non ancora decorso il ventennio dalla data in cui è stata effettuata – nel momento in cui viene presentata la domanda di ammissione al passivo (tempestiva o tardiva): in questo caso, l’efficacia permane per tutta la durata della procedura, senza che occorra procedere a rinnovazione.

In altre parole, la domanda di ammissione allo stato passivo del credito assistito da prelazione ipotecaria cristallizza, sin dalla data della sua proposizione e con effetto permanente, l’efficacia dell’iscrizione, sino alla fase della distribuzione dell’attivo nella quale la prelazione si realizza.

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