L’ESECUZIONE FORZATA CONTRO IL DEBITORE STRANIERO

a cura dell’avv. Paolo Cagliari

Il contributo analizza le regole da applicare per individuare il foro competente nel caso in cui l’esecuzione forzata sia promossa contro un soggetto straniero.

  1. La questione esaminata dalla Corte di cassazione

La pronuncia di Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22302, è intervenuta in una fattispecie in cui si discuteva dell’individuazione del foro competente per l’opposizione a precetto proposta da una società straniera che sosteneva di non possedere alcun bene pignorabile nel luogo in cui il creditore aveva eletto domicilio ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c.

  1. Opposizione a precetto e foro competente

A una società che aveva sede legale all’estero veniva notificato un precetto avverso il quale la stessa proponeva opposizione avanti al Tribunale di Torino, sebbene il creditore avesse eletto domicilio a Milano, sul presupposto che in tale luogo si trovavano crediti della società debitrice pignorabili.

Quest’ultima, invece, sosteneva che nel circondario del Tribunale di Milano non aveva sede alcun suo debitore, sicché la competenza doveva radicarsi presso il Tribunale di Torino, visto che la convenuta aveva sede in quel luogo.

Secondo i giudici di legittimità, l’elezione di domicilio effettuata nel precetto ai sensi dell’art. 480, comma 3 c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, a fronte di una specifica contestazione del debitore opponente, non abbia dimostrato l’esistenza di beni pignorabili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

In base a tale principio, deve ritenersi che:

  • se il creditore, nell’atto di precetto, ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., deve presumersi che nella circoscrizione cui appartiene il luogo prescelto vi siano beni del debitore che possono essere sottoposti a espropriazione;
  • se il debitore intende contestare l’efficacia della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore, sostenendo che ivi non potrebbe essere radicata un’esecuzione forzata in suo danno, può proporre opposizione a precetto dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato;
  • in tale evenienza, è onere del creditore fornire la prova che l’elezione di domicilio non era anomala, ossia che nel circondario cui appartiene il luogo prescelto avrebbe potuto promuoversi l’esecuzione forzata contro il debitore intimato.
  1. Esecuzione contro debitore straniero e foro competente

La pronuncia della Corte di cassazione si sofferma anche sulle regole da applicare per l’individuazione del foro competente per l’esecuzione quando debba promuoversi un’espropriazione mobiliare presso terzi nei confronti di un debitore – diverso dalla pubblica amministrazione – avente sede legale o residente all’estero.

In questi casi, deve darsi preferenza alla tesi secondo cui, in deroga alla regola generale dettata dall’art. 26-bis c.p.c., l’espropriazione deve eccezionalmente promuoversi innanzi al tribunale competente in base al luogo in cui risiede o ha sede il terzo pignorato.

Infatti, non potendosi applicare l’art. 26-bis c.p.c., viene in rilievo il foro generale dell’esecuzione forzata di cui all’art. 26 c.p.c., di modo che il pignoramento va compiuto nel luogo in cui si trova il bene o il credito da sottoporre a esecuzione.

La Corte di cassazione, a sostegno del principio enunciato, invoca anche l’art. 32, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, a mente del quale, se la parte contro cui l’esecuzione è promossa non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione.

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